Superbonus al 110% fino al 2026: gli emendamenti e le nuove ipotesi sulle ristrutturazioni edilizie

Superbonus al 110% fino al 2026 ma solo per case popolari e cooperative. Ecco tutti gli emendamenti e le nuove ipotesi in Parlamento.

L’ipotesi di riforma a cui sta lavorando il Governo; sembra l’unico modo per prorogare il superbonus con una riforma compatibile alle risorse nella Legge di Bilancio.

ristrutturazioni edili
Economiablog

La maggioranza spinge per compensare le difficoltà dei più bisognosi; per questo le fasce di popolazione in maggior difficoltà economica possono essere le uniche ad avvantaggiarsi nei prossimi anni del bonus edilizio.

Tra le modifiche possibili agli immobili quelle che interessano gli alloggi popolari; si tratta delle case in gestione a Comuni, regione e cooperative.

Tra gli emendamenti presentati dall’opposizione nel passaggio al Senato del DL Milleproroghe, quelli del M5S che consentirebbero se approvate la fruizione del Superbonus per le case unifamiliari, ancora con il 110% del rimborso spese. Oltre a questo, l’intenzione è di prorogare al 30 giugno 2023 il termine per la conclusione dei lavori e al 31 dicembre 2022 lo stato avanzamento lavori al 30%.

Il Superbonus è diventato nel tempo meno attrattivo; prima l’aumento dei requisiti per poter richiedere il bonus, poi l’abbassamento della percentuale in detrazione fiscale, legata dal 110% al 90% e la sempre più esigua disponibilità di banche e istituti di credito disposti a concederlo. Per l’anno 2023, determinerà quasi sicuramente un netto ridimensionamento della propensione all’utilizzo di questi incentivi.

Ristrutturazione edilizia: ci sono dubbi sulla manutenzione o sostituzione della caldaia?

Nel frattempo, in fatto di ristrutturazioni edilizie rimangono aperte le incertezze che riguardano alcuni dettagli. Ad esempio, la confusione sui responsabili degli impianti domestici. Non esistendo una regola univoca, tutto dipende dalla struttura abitativa.

Uno dei dubbi maggiori data anche la sua importanza sulla funzione e la sicurezza dell’immobile è quella manutenzione e sostituzione della caldaia.

Quando l’unità abitativa è in affitto, la manutenzione ordinaria spetta all’inquilino, a meno che questo non faccia parte di un condominio con sistema centralizzato. Diversamente è il proprietario stesso vive nella casa a doversene occupare. Se la casa o l’appartamento è in affitto è comunque il proprietario a dover rispondere degli interventi di manutenzione straordinaria, della sostituzione della caldaia, nonché dell’installazione e del collaudo.

La situazione cambia quando il condominio presenta un impianto termico centralizzato. In questo caso è presente un’unica caldaia, della cui manutenzione è incaricato l’amministratore di condominio con le spese che rientrano comunque su quelle condominiali e suddivise fra i condomini. Comprendere la responsabilità della manutenzione è di fondamentale importanza, perché consente di comprendere a chi spetta anche il pagamento delle multe.

La manutenzione ordinaria deve essere eseguita con cadenza periodica; queste dipendono dall’alimentazione della caldaia e dalla sua capacità termica: vanno da un anno per le caldaie a combustibile liquido o solido, gas, metano e gpl, con potenza superiore a 100 kW ai due anni per quelle sotto tale potenza; si arriva poi ai 4 anni per caldaie a gas, metano o gpl con potenza compresa tra i 10 e 100 kW.


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