Le dimissioni dal lavoro da qualche tempo sono regolamentate in maniera specifica: parliamo di dimissioni volontarie e di quali sono i nuovi obblighi.
Anche se la maggior parte delle volte sentiamo parlare di mancanza di lavoro, esistono anche situazioni opposte: ovvero, ci sono persone che decidono di licenziarsi volontariamente.
Può accadere per le più svariate ragioni, come ad esempio l’insoddisfazione economica o emotiva dell’impiego attuale, la volontà di cercare un’altra azienda presso cui collaborare o l’aver trovato un altro lavoro. Fatto sta che, come è ovvio, il dipendente che vuole recedere dal contratto deve presentare le dimissioni e – a seconda del suo inquadramento/mansioni – dovrà concedere un tot di tempo all’azienda per essere sostituito.
Immaginiamo di volerci licenziare, insomma, e sicuramente ci verrà in mente il “classico” gesto: consegniamo al capo la lettera, o scriviamo una email all’ufficio del personale dell’azienda. Ebbene, questa procedura non è più valida legalmente e oggi il lavoratore deve sopperire a nuovi obblighi. Ecco cosa dice la Legge e cosa si deve fare.
Dimissioni dal lavoro, se vuoi che siano valide devi ottemperare a un obbligo ben preciso
Abbiamo detto che se vogliamo lasciare il nostro posto di lavoro dobbiamo effettuare la comunicazione nel modo corretto, o meglio, secondo le nuove disposizioni. Ma non è tutto, perché le regole sono diverse per le varie categorie di subordinati.
La lettera cartacea consegnata a mano, così come una e-mail, non sono più valide; chi decide di licenziarsi dovrà trasmettere telematicamente la decisione e dovrà obbligatoriamente farlo sul sito del Ministero del Lavoro, in una sezione apposita. Sarà poi questo a comunicare all’azienda la volontà del lavoratore di dare le dimissioni. Ovviamente, per accedere al suddetto sito e per fare la comunicazione è necessario possedere lo SPID, la CIE o la CE. Chi avesse dubbi o non sapesse come fare può comunque rivolgersi ad un patronato.
Un’altra norma da sapere è che il lavoratore ha tempo 7 giorni dall’invio telematico per “cambiare idea” e ritirare le dimissioni. Per farlo basterà accedere nuovamente alla sezione indicata e inviare la nuova richiesta.
Le dimissioni saranno definitive a decorrere dal giorno successivo all’ultimo previsto dal contratto, ovvero dal già noto periodo di preavviso, che può cambiare in base ai singoli accordi.
Chi è che non deve eseguire la procedura obbligatoria delle dimissioni?
Ciò che è stato descritto poco sopra non è obbligatorio per tutti i tipi di lavoratori: infatti le dimissioni online NON spettano a:
- colf, badanti o baby-sitter;
- dimissioni durante il cosiddetto “periodo di prova”;
- lavoratori del comparto marittimo e del Pubblico Impiego;
- in caso di risoluzione stragiudiziale del rapporto lavorativo;
- se il contratto di lavoro è a tempo determinato.