Multa stradale: le 2 strade per impugnare gratis la sanzione

Talvolta il ricorso contro la multa è a costo zero o gratis, perché vi sono circostanze nelle quali chi si oppone al pagamento della sanzione pecuniaria non dovrà pagare i bolli né avvalersi dell’assistenza di un legale. Vediamo più da vicino di che si tratta. 

La multa stradale può essere impugnata e la scelta del ricorso potrà essere effettuata specialmente in quei casi in cui si sa di poter contare su elementi di prova, come foto o video, idonei a far venire meno ogni accusa di violazione del Codice della Strada.  

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Di seguito vedremo come fare ricorso contro un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, ed in particolare considereremo la possibilità del ricorso presso il Giudice di Pace. Inoltre considereremo anche qualcos’altro che sicuramente interesserà ogni automobilista multato. 

E’ vero che in certi casi opporsi e contestare il verbale di multa ha un aspetto negativo, ovvero talvolta impugnare la multa comporta un costo maggiore della multa stessa. Tanto varrebbe dunque pagare in modo scontato del 30%, grazie alla regola dell’agevolazione per chi paga nei primi 5 giorni. Insomma, non manca chi preferisce chiudere la questione pagando subito, anche quando sa che in un ricorso potrebbe anche spuntarla. D’altronde l’incertezza degli esiti rappresenta un’incognita che non tutti gli automobilisti vogliono affrontare.  

E’ altrettanto vero però che vi sono circostanze nelle quali il ricorso è a costo zero. Proprio così, vi sono situazioni nelle quali non serve né l’avvocato né occorre versare la cifra dovuta per i bolli. Vediamo assieme tutti i dettagli. 

Ricorso al Giudice di Pace contro la multa stradale: come funziona in sintesi 

C’è un ricorso conosciuto tra gli automobilisti che prende il nome di ricorso contro il Giudice di Pace e che è alternativo a quello presso il Prefetto. Di seguito in sintesi le sue caratteristiche chiave: 

  • va fatto entro 30 giorni da quando si è avuta la notifica della multa presso la propria abitazione o direttamente dalle forze dell’ordine subito dopo l’infrazione; 
  • la presenza dell’avvocato è facoltativa; 
  • l’iter comporta il pagamento del cosiddetto contributo unificato, vale a dire una tassa che è necessario versare per accedere alla giustizia. Detto contributo non è fisso ma sale all’aumentare della sanzione pecuniaria impugnata: 
    • per multe fino a 1.033 euro l’automobilista versa un contributo di 43 euro; 
    • per sanzioni da 1033,01 a 1.100 euro, il contributo unificato è sempre pari a 43 euro ma va sommata anche una marca da bollo del costo di 27 euro; 
    • se la multa contestata presso il Giudice di Pace è maggiore del valore di 1.100 euro ma non tocca i 5.200 euro, il contributo unificato sarà pari di 98 euro e c’è sempre la marca da bollo da 27 euro in aggiunta da pagare; 
    • se la sanzione amministrativa è maggiore di 5.200 euro e fino a 26.000 euro e per i processi di valore indeterminato o indeterminabile di competenza del Giudice di Pace il contributo è pari a 237 euro con la marca da bollo del valore di 27 euro. 

Insomma si tratta di costi non indifferenti, che pur vanno messi in gioco in caso di ricorso al Giudice di Pace. 

Attenzione al cane! Come ritrovarlo ed evitare la multa!

L’avvocato non è obbligatorio in caso di impugnazione della multa presso il Giudice di Pace 

Vero è che nel caso in cui si faccia ricorso al Giudice di Pace non occorre obbligatoriamente avere un avvocato e per lo meno si può risparmiare sui costi collegati all’assistenza del professionista. Ma è vero che l’automobilista dovrà stare attendo ad evitare errori e conoscere alcune fondamentali regole del Codice di procedura civile. Pensiamo ad es. alla regola per cui il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente per territorio, ovvero il magistrato del luogo in cui è stata emessa la sanzione amministrativa pecuniaria (o comunque quello più prossimo). Inoltre il ricorso deve includere tutte le contestazioni e le prove raccolte a proprio sostegno ed è anche obbligatorio controllare la data della prima udienza che il giudice ha fissato con decreto ad hoc. 

Non solo. Nel corso della prima udienza il ricorrente deve sapere che ha la possibilità di spingere per l’ammissione di eventuali prove testimoniali già richieste nel ricorso. Inoltre, altra regola da conoscere è quella per cui nei 30 giorni posteriori alla sentenza – nel caso in cui questa sia notificata dalla controparte al ricorrente – è possibile fare appello al tribunale. Ma se la sentenza del Giudice di Pace non viene notificata, il termine per l’appello è più lungo ed è pari a 6 mesi. 

2 modi per fare ricorso contro la multa gratis 

E’ vero che il ricorso al Giudice di Pace, per costi relativamente ridotti, permette di conseguire una decisione di un terzo imparziale e che conosce il diritto, ma è anche vero che – come abbiamo indicato in apertura – che esistono altri due modi per contestare la multa – del tutto gratuiti.  

Vediamoli in sintesi: 


    • il primo è il ricorso al Prefetto, il quale non richiede il versamento di tasse, né di bolli, come neanche l’assistenza di un legale. Il rovescio della medaglia è però che in caso di risposta negativa al ricorso, l’automobilista sarà tenuto a pagare quanto indicato nell’ordinanza di ingiunzione di pagamento. Si tratta di una somma decisamente più alta della multa iniziale impugnata, anche se è pur vero che contro tale provvedimento è comunque possibile fare ricorso al Giudice di Pace nei posteriori 30 giorni per le stesse contestazioni che il Prefetto ha rigettato. 
    • il secondo modo è il ricorso gratuito in autotutela, che va fatto all’organo accertatore, ma ha l’aspetto negativo che non garantisce assolutamente alcuna risposta e, in particolare, non interrompe i termini per fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. In caso di silenzio dell’organo accertatore, dunque, vi potrebbe essere il rischio di non poter fare poi ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Inoltre detto ricorso non garantisce l’imparzialità del soggetto a cui è rivolto.
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