Congedo e permessi 104, l’INPS cambia tutto! Ecco le ultime novità

Sono diversi i cambiamenti in atto su congedo e permessi 104, chiariti dall’INPS nelle sue ultime comunicazioni ufficiali. Ecco tutti i dettagli.

Le nuove disposizioni INPS su diversi aspetti dei vantaggi fruibili con la Legge 104 sono state pubblicate dall’istituto di previdenza nella Circolare numero 39 del 4 aprile 2023.

Congedo e permessi 104 novità
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In sostanza, i cambiamenti riguardano l’introduzione di novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001. Le nuove indicazioni amministrative sono per i dipendenti del settore privato sulle suddette disposizioni.

Ma andiamo a capire cosa cambia nel concreto per le categorie di cittadini interessati, ovvero invalidi e caregiver, nonché i datori di lavoro oggetto di domande dei benefit previsti per Legge.

Le novità su Congedo e permessi 104, ecco tutto quello che c’è da sapere

Il messaggio INPS di aprile si rivolge soprattutto ai lavoratori dipendenti del settore privato, e ricorda i cambiamenti avvenuti su: permessi legge 104; congedo legge 104; prolungamento del congedo parentale. Le modifiche sono state apportate anche per rispondere alle direttive UE, improntate a garantire ai cittadini un maggior equilibrio tra la vita lavorativa e le esigenze familiari, in particolar modo se nel nucleo è presente una persona con disabilità. Andiamo dunque ad approfondirle una ad una.

Modifiche all’art. 33 della Legge 104/1992

Il decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti dal medesimo comma, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022,  il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.

Niente cambia, invece, per il lavoratore disabile, che potrà beneficiare dei giorni di permesso (tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi) stabiliti dal comma 6 dallo stesso articolo 33.

Prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001

Il decreto legislativo citato poco sopra ha apportato modifiche anche al prolungamento del congedo parentale, stabilendo che non comporta la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Al tempo stesso, “per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave“.

Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ha introdotto il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 76/2016

Dunque, a fare data dal 13 agosto 2022, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:


    • il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
    • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto”;
    • uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”  ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
    • uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
    • un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
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