Quota 103 e TFS, la novità dall’Inps: cosa succede con la pensione

Una circolare dell’Inps chiarisce l’impatto di Quota 103 sul TFR e TFS, perlomeno nei termini di pagamento. Ecco cosa succede.

Un tetto massimo erogabile ma un anticipo sostanzialmente garantito. La riforma pensionistica tarda ad arrivare ma, ino alla ine dell’anno, sarà ad appannaggio dei contribuenti la possibilità di accedere a un meccanismo ponte in direzione del trattamento di anzianità.

Pensione TFS
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Quota 103, sostituta naturale di Quota 100 (e della sua prima evoluzione, Quota 102), consentirà ai pensionandi di accedere a uno strumento volto a favorire l’uscita anticipata dal mondo del lavoro. Con un ritocco al rialzo rispetto ai suoi parenti più prossimi. In particolare, il meccanismo consentirà di ritirarsi all’età di 62 anni e 41 di contributi, qualora tali requisiti fossero stati già maturati al 31 dicembre 2022. Oppure tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2023. Possibilità che riguarderà, indistintamente, tutti i lavoratori, fatta eccezione per il personale del comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico, ista la presenza di meccanismi previdenziali differenti. Pur in presenza di un tetto massimo erogabile in riferimento alla quota dell’assegno (ossia 2.840 euro lordi), qualora il trattamento al quale si ha diritto dovesse oltrepassare la soglia, non scatteranno penalità per il contribuente.

In questo senso, torna il principio del meccanismo ponte verso la pensione di vecchiaia, raggiungibile all’età di 67 anni e per la quale il pensionato riceverà in ogni caso l’importo in orma piena. A ogni modo, nella circolare n. 27 del 2023, l’Inps ha chiarito alcuni dettagli circa le modalità di accesso al trattamento e, nondimeno, sull’impatto eventuale che la misura potrebbe riservare sulla chiusura del rapporto di lavoro. Quindi anche sul Trattamento di ine servizio TFS). Di sicuro, come precisato proprio dall’Inps, il pensionato riceverà l’importo perequato (e in misura piena) a prescindere dal tetto posto da Quota 103 al trattamento precedente.

Quota 103 e TFS, la nota dell’Inps: quando iene maturato il requisito ordinario

Come previsto dalla normativa generale sulla Quota 103, l’importo massimo mensile non potrà andare oltre le cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Importo che, per il 2023, è stato fissato a quota 2.818,65 euro. Limite che, peraltro, non troverà applicazione nel momento in cui sarà raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Ossia 67 anni per il biennio 2023-2024. Occorre comunque ricordare che la prestazione sarà assistita da un meccanismo di differimento nell’erogazione relativo al primo rateo pensionistico. Ossia, la cosiddetta finestra mobile che, per i dipendenti e i lavoratori autonomi del settore privato, si colloca a distanza di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Per quel che riguarda gli impiegati della Pubblica amministrazione, invece, l’attesa sarà pari a 6 mesi, a partire dal perfezionamento dei requisiti richiesti per l’accesso al trattamento.

Requisiti e casi

Qualche piccola differenza è riscontrabile nel caso di coloro che, anziché nell’anno in corso, hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre del precedente (2022). In questo caso, la finestra mobile si aprirà l’1 aprile 2023 per i lavoratori del settore privato, mentre quelli del comparto pubblico dovranno attendere addirittura l’1 agosto 2023. Resta invariata, invece, la finestra per i lavoratori del settore scolastico. Per costoro, il trattamento coinciderà sempre con l’inizio dell’anno scolastico, o comunque con l’1 settembre 2023. In questo caso non ci saranno divergenze, sia che i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2023 che al 31 dicembre 2022. Attenzione però alle date. Il termine utile per l’accesso a Quota 103 per l’anno è scaduto il 28 febbraio scorso, giorno ultimo per la presentazione delle istanze.

I termini del TFR e del TFS

Una precisazione importante arriva in relazione al pagamento del TFR e del TFS. Nella circolare di riferimento, l’Inps precisa che il termine di pagamento non terrà conto della data di collocamento a riposo del pensionato. Piuttosto, farà fede al momento in cui il lavoratore avrebbe in ogni caso maturato il requisito in forma ordinaria previsto per il pensionamento anticipato. Coincidente con la maturazione dell’anagrafica necessaria al trattamento di vecchiaia.


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