Conto corrente: 3 casi in cui non può essere pignorato dal creditore che in pochi

Il conto corrente del debitore può essere pignorato, ma occhio ad alcuni limiti e divieti che operano a favore di chi non ha saldato il suo debito verso il privato creditore. Una sintetica guida che fa luce sui rapporti tra conto corrente e pignoramento.

Come è ben noto, il conto corrente consiste in uno strumento tecnico bancario il quale indica tipicamente il deposito di denaro da parte del titolare/possessore del conto, all’interno dell’istituto di credito.

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Esso è gestito per il tramite di coordinate bancarie IBAN. Il pignoramento è invece una procedura che comporta l’espropriazione forzata dei beni di un debitore, che non vuole saldare il proprio debito con il creditore.

In buona sostanza, il pignoramento sul conto corrente non è altro che un iter fissato dalla legge, secondo cui un creditore che non ha conseguito il dovuto, può rivolgersi al tribunale e concretizzare la possibilità di essere pagato – effettuando un prelievo del denaro direttamente nel c/c.

Il punto è il seguente: forse non tutti sanno che esistono conti correnti inattaccabili dal creditore e che, dunque, non possono essere pignorati. Proprio così: ci sono rapporti bancari non aggredibili da un creditore. Di seguito scopriremo quali sono e daremo alcune utili precisazioni circa i limiti all’iter di pignoramento del conto corrente. I dettagli.

Conto corrente e pignoramento: il requisito dell’autorizzazione del tribunale

La regola è ben nota: come accennato poco fa, chi ha un debito e non lo salda, si espone alle conseguenze connesse al pignoramento, anche dei risparmi in banca. Attenzione però, il creditore può venire a sapere quanti soldi in banca ha il debitore? Ed è conforme alla legge ciò? Ebbene, chiariamo quanto segue:

  • il creditore può consultare gli archivi telematici dell’Anagrafe tributaria ma nel mero caso in cui abbia ottenuto la anteriore autorizzazione ad hoc, da parte del presidente del tribunale competente per territorio. Potrà così scoprire il numero di rapporti bancari in essere tra il debitore e l’istituto di credito o gli istituti di credito in cui il debitore tiene i suoi soldi;
  • il creditore non può dunque sapere se il debitore ha un conto in banca senza l’ok del magistrato;
  • non sarà possibile comunque sapere il dato della effettiva quantità di denaro di cui dispone il debitore.

Quest’ultima è una sorta di garanzia di privacy che la legge garantisce al correntista – debitore.

Conto corrente e pignoramento: quali sono i conti parzialmente pignorabili?

Prima di vedere quando il conto è integralmente non pignorabile, vediamo quando è possibile intervenire con il pignoramento di un conto corrente, ma in modo limitato. In particolare:

  • se il conto corrente è in regime di cointestazione o in comunione dei beni, il creditore potrà aggredire soltanto la quota che appartiene al debitore e non la quota del cointestatario o del coniuge;
  • se sul c/c è accreditata la retribuzione o la pensione, non può aversi pignoramento delle somme depositate che, all’atto del pignoramento, non oltrepassano il triplo dell’assegno sociale. Le somme legate allo stipendio da lavoro subordinato o alla pensione, versate dopo l’atto di pignoramento, sono aggredibili entro ad un massimo di un quinto dell’ammontare.

Di questi limiti dovrà tener conto il creditore che intende procedere con il pignoramento del conto corrente del debitore.

Conto corrente e pignoramento: ecco i conti che non possono essere aggrediti dal creditore

Abbiamo detto in apertura che un conto corrente può essere impignorabile, ma non perché c/c in quanto tale. Questo vale salvo il caso in cui il debitore, temendo il pignoramento, effettui un prelievo della cifra depositata. In dette circostanze l’eventuale avvio dell’azione esecutiva si concluderebbe evidentemente con un buco nell’acqua.

Piuttosto vi sono diversi limiti che attengono al perché una determinata somma di denaro viene a trovarsi sul conto corrente del debitore. Insomma si tratta di limiti o divieti che gravano sul conto corrente, in virtù del particolare deposito in esso presente. Di seguito i casi tipici di impignorabilità, i quali attengono a quei conti correnti nei quali sono accreditate:

  • le rendite di un’assicurazione sulla vita, che costituiscono una prestazione che sfugge per sua natura al pignoramento;
  • le pensioni di invalidità o gli assegni di accompagnamento per disabili.

Concludendo, vero è dunque che il debitore è protetto fino a un certo punto se il c/c è utilizzato per accreditare pensione o stipendio. In tutte le altre ipotesi, a meno che siano in gioco conti per la pensione di invalidità, per l’assegno di accompagnamento o per la rendita dell’assicurazione sulla vita – come abbiamo indicato sopra – è possibile pignorare la somma necessaria senza particolari limitazioni o impedimenti.


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