Invalidità e dichiarazione annulae: il modulo obbligatorio per non perdere l’assegno

Come funziona e cosa c’è da sapere, in tema invalidità civile, riguardo l’obbligo di dichiarazione annuale: tempistiche, moduli e altri aspetti in merito

Quali i dettagli e gli aspetti da sapere per quanto attiene l’invalidità civile, circa la dichiarazione annuale obbligatoria:  a seguire i particolari al riguardo.

Invalidità civile
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Quando si parla di invalidità civile, si fa riferimento all’obbligo di dichiarazione annuale al fine di poter proseguire l’accesso alle prestazioni di tipo assistenziale. È una scadenza, per così dire, di grande rilevanza. Altrimenti, si rischia la perdita della misure di sostegno.

Si è deciso per tale obbligo periodico al fine di accertare che requisiti permangano. Quelli ciò che occorrono per percepire le prestazioni stesse.

Anzitutto però, occorre saperne di più su quelle che sono sigle e termini ricorrenti rispetto a tale questione. E nel dettaglio in primo luogo codice fascia. A seconda del tipo di invalidità si va a prevedere una fascia con cod. nel merito. L’utilità si lega a differenziare l’invalidità totale e periziale. E ancora, l’indennità di accompagnamento rispetto a quella di frequenza, ecc.

Per modello Iclav si intende un documento da compilare ciascun anno da parte dell’invalido civile titolare dell’assegno al mese, invece per modello Icric, quello da presentare anno dopo anno da parte dell’invalido civile cui vi si sia titolarità dell’indennità di accompagnamento oppure di quella di frequenza. E ancora, in merito al modello Accas/ps, si fa riferimento al documento da compilare e presentare ciascun anno dal titolare di assegno sociale, oppure della pensione sociale.

Invalidità civile e dichiarazione: l’assegno mensile e l’indennità di accompagnamento

Tanti gli elementi rilevanti quando si parla di invalidità civile, come nel caso dei minori: qui un focus sul servizio e dettagli al riguardo.

Tornando al punto, rispetto all’assegno mensile, coloro che hanno titolarità delle seguente prestazioni, (art.1, comma 34 legge 247/2007) devono occuparsi della presentazione della dichiarazione di responsabilità. Ciò, in merito al fatto che permangono di requisiti di mancata prestaziona di lavoro . (Iclav).

Si tratta della fascia 34, e dunque invalido parziale, non ricoverato, con soltanto assegno, e ancora della fascia 35, e dunque invalido parziale, ricoverato, con soltanto assegno.

Poi, fascia 36, invalido parziale, non ricoverato con altri redditi, con soltanto assegno e la fascia 40, invalido parziale, ricoverato con titolarità di atro reddito, con soltanto assegno.

Per quanto concerne invece l’indennità di accompagnamento, occorre la presentazione per i soggetti interessati ciascun anno entro il 31.03. Ciò riguarda la dichiarazione di responsabilità in merito all’eventuale ricovero del soggetto che ne beneficia, gratis, in un istituto. (Icric)

Al riguardo, fascia 33 e dunque invalido totale, non ricoverato gratis, con pensione ed indennità di accompagnamento, e fascia 38, circa invalido totale, con più di diciotto anni, non ricoverato gratis, con soltanto indennità di accompagnamento (fascia provvisoria), aspettando l’inserimento in fascia trentatré – quarantuno.

Poi, fascia 41 e dunque invalido totale, non ricoverato titolare di reddito maggiore rispetto alla soglia prevista, con soltanto indennità di accompagnamento, e fascia 42, invalido totale, non ricoverato gratis, over 65, con soltanto indennità di accompagnamento.

E ancora fascia 44, dunque invalido totale, minore, non ricoverato gratis, con soltanto indennità di accompagnamento, e fascia 45, invalido parziale, con indennità di accompagnamento,  a seguito di concausa cecità parziale (Corte Costituzionale numero 346/89)

Indennità di frequenza, assegno e pensione sociale, disabili intellettivi e psichici

Per quanto concerne chi ha titolarità dell’indennità di frequenza occorre la dichiarazione di responsabilità che si lega ad un eventuale stato di ricovero. Il quale non ha compatibilità circa la prestazione (art.3 legge 289/1990). Icric.

Fascia 47, dunque invalido parziale, età inferiore ai diciotto, col diritto ad indennità di frequenza al mese – legge 11.10.90, numero 289, e fascia 49, cod. che si prevede in merito all’attribuzione in automatico dell’indennità in questione per il periodo 01.10/30.06 di ciascun anno. Sin dalla data segnalata riguardante il diritto e non dopo che il soggetto ha compiuto diciotto anni. Automaticamente le procedure si occupano della sospensione dei pagamento dai mesi di luglio a settembre. E poi circa la ripresa degli stessi sin da ottobre.

Fascia 50, il quale si lega all’attribuzione di tale indennità per tutto l’anno, e non vi sono da parte delle procedure interventi di sospensione.

Per quanto concerne la pensione oppure l’assegno sociale, il soggetto eventuale dovrà occuparsi della presentazione della dichiarazione di responsabilità al fine dell’attestazione della permanenza del requisito. Ciò in relazione alla stabile e continuativa residenza nel Paese. Rispetto soltanto a chi è titolare dell’assegno sociale, si legge nell’approfondimento di Invalidità e diritti, anche la dichiarazione inerente l’eventuale stato di ricovero in istituto. (Accas/ps).

Chi ha una disabilità intellettiva oppure psichica, è possibile la sostituzione della dichiarazione di ogni anno con un certificato medico, rilasciato dal medico di base oppure da uno specialista. Si legge che è possibile presentarlo anche una volta soltanto senza che occorra indispensabilmente il rinnovo.

All’interno del certicato bisogna che ci sia l’indicazione anche riguardante il tipo di minorazione intelletiva/psichica. Per quanto attiene la validà, si legge che lo è per tutta la vita dei soggetti interessati. (Art1, comma 254, legge 662 23.12.96).

Come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione da presentare anno dopo anno si può presentare in due modi diversi. Nel primo caso è possibile la trasmissione online delle info facendo uso delle credianziali SPID/CIE/CNS del soggetto che ha la titolarità della prestaizone.

Sul sito dell’istituto Nazionale Previdenza Sociale è possibile consultare le istruzioni. Inoltre, nel secondo caso, si ha modo di far riferimento ad un CAF al fine di ricevere assistenza gratis e circa la trasmissione delle info direttamente ad INPS. É opportuno che i soggetti interessati che si rivolgano a CAF e Patronati, siano muniti di tutti i documenti d’utilità inerenti la dichiarazione.

Questi sono alcuni dettagli generali in merito al tema, ma è bene ed opportuno informarsi ed approfondire presso esperti della materia e professionisti del campo, così da chiarirsi eventuali dubbi e saperne maggiormente.


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