Il verbale di accertamento di cui alla legge n. 68 del 1999 include la valutazione della condizione della persona con handicap ai fini dell’inserimento lavorativo attraverso collocamento mirato.
La legge n. 68 del 1999, come la legge 104, ha la finalità di tutelare le persone con un handicap acclarato e, in particolare, mira ad assicurar la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa di chi è disabile, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Il testo in particolare si occupa della protezione dei diritti delle persone con handicap e, come vedremo meglio tra poco, vuole promuovere l’inclusione delle persone con disabilità nella società, assicurando loro pari opportunità e l’accesso a servizi e risorse, come anche all’istruzione e al lavoro.
Proprio in tema di invalidità e citata legge 68/99, scopriremo insieme che cosa c’è nel cosiddetto verbale di accertamento, a quale finalità serve e che cosa riporta. I dettagli.
Verbale di accertamento legge n. 68 del 1999: che cos’è e quale scopo ha
Abbiamo appena detto che in tema di legge 68/99 rileva espressamente un verbale di accertamento, ma forse non tutti sanno che tecnicamente questo si chiama verbale di “diagnosi funzionale” e serve ad iscriversi al collocamento mirato.
Più nel dettaglio il verbale di “diagnosi funzionale” consiste in un documento scritto, il quale è redatto dall’ASL allo specifico scopo di individuare la capacità globale del soggetto con handicap ed inserirlo adeguatamente nel tessuto sociale dal punto di vista lavorativo, appunto grazie al citato collocamento mirato.
Perciò il verbale di accertamento legge 68 del 1999 è un documento ufficiale redatto da una Commissione ASL di esperti, in cui viene acclarata la presenza di una disabilità ai sensi della legge n. 68 del 1999. Accertata l’invalidità, la persona potrà accedere a distinte forme di sostegno, tra cui in particolare quelle relative all’accesso al lavoro.
Possono fare domanda per accertamento legge 68/1999 i seguenti soggetti:
- invalidi civili con percentuale di invalidità pari o maggiore del 46%;
- ciechi civili e ipovedenti gravi;
- sordi;
- invalidi civili di guerra.
Il soggetto disabile, attraverso il verbale di accertamento di cui alla legge 68 del 1999, potrà iscriversi alle liste di collocamento mirato e sfruttare apposite agevolazioni e vantaggi nella ricerca di un lavoro, in base alle proprie capacità lavorative residue o potenziali.
Il verbale come condizione per l’iscrizione al collocamento mirato: il rilievo del giudizio della Commissione
Come accennato sopra, il verbale di accertamento di cui alla legge n. 68 del 1999 include la valutazione della condizione della persona disabile, allo scopo del suo inserimento lavorativo con collocamento mirato.
Sarà competente a redigerla la Commissione ASL e questa indicherà, in particolare, le seguenti informazioni:
- intestazione del documento;
- dati identificativi dell’ASL di residenza, del soggetto richiedente e della commissione medica;
- informazioni acquisite dalla Commissione per inquadrare la situazione;
- diagnosi;
- giudizio della commissione.
Chiaramente l’elemento chiave del documento è il giudizio della Commissione, il quale può o meno indicare la sussistenza dello stato di invalidità ai fini del collocamento mirato e dunque, allo scopo della facilitazione nell’inserimento lavorativo.
In particolare, laddove alla luce della valutazione degli esperti emergano condizioni sanitarie per l’iscrizione al collocamento mirato, la stessa Commissione ASL redigerà un distinto documento, che prende il nome di “Scheda socio-lavorativa”.
L’importanza della cd. scheda socio lavorativa
Nel caso in cui la Commissione consideri sussistenti le condizioni per l’inclusione nelle liste del collocamento mirato, lo specifica all’interno del verbale di accertamento di cui alla legge 68 del 1999 e dà luogo alla redazione della citata Scheda socio-lavorativa, la quale contiene una valutazione di sintesi sulle proprie capacità e sugli strumenti utili al successivo collocamento mirato.
Grazie a questo iter è possibile dunque giungere ad una valutazione globale che conduce alla definizione di un profilo socio-lavorativo, che include informazioni utili in tema di ambiente di vita e sociale, come anche di percorso educativo e formativo.
Al termine dell’accertamento, la commissione ASL redigerà la relazione conclusiva, custodita poi presso gli uffici amministrativi con tutta la documentazione acquisita. L’ASL di seguito invierà all’interessato copia del verbale di accertamento, della scheda socio-lavorativa e della relazione conclusiva.
Ulteriori chiarimenti
Dopo che la persona che ha chiesto l’accertamento avrà ricevuto copia del verbale di cui alla legge n. 68 del 1999, con la scheda funzionale e alla relazione conclusiva dell’ASL, dovrà andare al Centro per l’Impiego del proprio territorio e domandare l’iscrizione alle categorie protette e alle liste per il collocamento mirato. Grazie all’iter che abbiamo ricordato sopra, l’invalido potrà inoltre partecipare ai concorsi pubblici per categorie protette.
Ricordiamo infine che, onde richiedere la visita per il verbale di accertamento di cui alla legge n. 68 del 1999, sarà necessario fare domanda all’Inps.