Modello 730 2023: le novità sui rimborsi e trattenute che bisogna assolutamente sapere

Dalla dichiarazione congiunta alle trattenute e ai rimborsi: ecco le procedure principali del Modello 730. Alcuni dettagli fanno la differenza.

Le componenti del Modello 730 hanno tutte la loro rilevanza. Dalla semplice dichiarazione della propria anagrafica fino al quadro reddituale, ogni voce contribuisce alla determinazione del reale profilo fiscale del contribuente.

Modello 730 rimborso
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In questo senso, le variabili sui dichiarativi consentono di rispondere a qualunque condizione reddituale dei nuclei familiari, consentendo ad esempio la dichiarazione congiunta. Una possibilità che consiste, di fatto, in una convergenza dei redditi presentati da una coppia di coniugi oppure da parte dei componenti di un’unione civile, autorizzati, a seconda dei casi, a presentare un’unica dichiarazione anziché due. Per accedere al trattamento peculiare, il reddito dei coniugi dovrà figurare esclusivamente nell’ambito del lavoro dipendente, assimilato allo stesso, oppure derivante da terreni e fabbricati, capitale o lavoro autonomo. In alcuni casi, potrebbero rientrare nel novero della dichiarazione congiunta anche i redditi assoggettabili a tassazione separata.

Qualora vi fosse la presenza, nel nucleo familiare, di persone incapaci (minori inclusi), e si dovesse presentare la dichiarazione anche per loro conto, i coniugi non saranno autorizzati a utilizzare il modello congiunto. Lo stesso presupposto varrà nel caso in cui fosse avvenuto il decesso di uno dei coniugi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il modello congiunto fosse utilizzato, il coniuge che avrà come sostituto d’imposta il soggetto al quale la dichiarazione viene presentata, figurerà come “dichiarante”. La destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF, saranno inserite dai coniugi in forma separata e in due distinte buste riportando la dicitura “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”.

Modello 730, rimborsi, trattenute e pagamenti: le procedure

Il punto chiave della dichiarazione dei redditi si configura nelle voci relative ai trattamenti di rimborso, trattenuta o pagamenti vari predisposti ai fini IRPEF. Ad esempio, a partire dalla retribuzione di competenza nel mese di luglio, al datore di lavoro o all’ente erogatore della pensione spetterà l’attribuzione dei rimborsi relativi sia all’IRPEF che alla cedolare secca. Allo stesso modo, l’effettuazione dell’eventuale trattenuta delle somme o delle rate (qualora fosse stato richiesto un prospetto di rateizzazione) a titolo di saldo o primo acconto.

In relazione sia a IRPEF e cedolare secca che alle addizionali regionali e comunali, oltre che di acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata. Qualora l’importo risultante in dichiarazione fosse pari o inferiore a 12 euro, il sostituto d’imposta non provvederà a eseguire il versamento del debito o il rimborso del credito dell’imposta o dell’addizionale. Per i pensionati, le operazioni in questione partiranno dal mese di agosto o di settembre, anche in caso di rateizzazione.

La trattenuta

Nel caso in cui la retribuzione erogata nel mese di riferimento fosse insufficiente, a essere trattenuta sarà la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per i casi di incapienza. La trattenuta avverrà nei mesi successivi, fino al termine del periodo d’imposto. All’Agenzia delle Entrate è conferita l’autorità per la verifica del Modello 730, entro i quattro mesi dal termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione. Se dai controlli risultasse spettante un rimborso entro il sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, varranno le stesse procedure previste per la trattenuta. Quest’ultima verrebbe effettuata nel mese di novembre per le somme dovute a titolo di seconda oppure unica rata di acconto, sia in relazione all’Irpef che alla cedolare secca.

Procedure di debito e credito

Per il contribuente, sarà possibile optare per una trattenuta inferiore, previa comunicazione tempestiva al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando l’importo ritenuto plausibile. Nel caso di 730 precompilato oppure ordinario in assenza di sostituto, qualora emergesse un debito, il Caf o il professionista provvederanno all’invio tramite F24 (telematicamente) all’Agenzia delle Entrate. In caso di credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria, previa comunicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale. La richiesta di accredito potrà essere effettuata online.


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