Permessi 104, rischio revoca: cosa non si può fare

Con i permessi ottenuti per 104, si instaura un rapporto fiduciario con il datore di lavoro. E contravvenire alle regole è un rischio serio.

I permessi retribuiti rappresentano la concessione principale nell’ambito dei diritti connessi alla Legge 104 del 1992. Tanto ai lavoratori in condizione di disabilità, quanto a coloro che si occupano della loro assistenza, sono concessi giorni di assenza dal lavoro senza impatto sulla retribuzione.

Permessi 104
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La normativa prevede la concessione di tre giorni di permesso al mese, anche frazionabili in ore. A beneficiarne sono anche i cosiddetti caregiver, ossia i familiari dei disabili che svolgono un’assistenza più o meno continuativa del soggetto in possesso di una percentuale di invalidità. È chiaro che, perlomeno tacitamente, la Legge 104 preveda in modo aprioristico una correttezza da parte di chi fruisce dei permessi, da impiegare esclusivamente per la cura del familiare disabile. O per svolgere visite specialistiche o altre forme di cura, qualora a richiedere i permessi fosse un lavoratore con handicap grave. In questo senso, la Legge non è esaustiva nel determinare quali siano le ettie limitazioni per chi usufruisce dei permessi per 104.  Ossia, a norma di legge, non esistono dei divieti precisi per coloro che richiedono al proprio datore di lavoro un permesso retribuito.

È chiaro, però, che alla base della concessione vi sia l’instaurazione in automatico di un rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro. Nel quale, a fronte di abusi accertati, le eventuali conseguenze potrebbero essere estremamente serie per il lavoratore che contravviene al tacito accordo. In sostanza, nell’ambito della Legge 104, si a si riferimento a diritti ma anche a doveri da parte del dipendente che richiede il beneficio. Tenendo presente che, in caso di contravvenzione della fiducia concessa, si andrebbe a rischiare non solo la possibilità di utilizzare i permessi ma addirittura la perdita del posto di lavoro.

Permessi per 104, occhio agli abusi: cosa prevede la Legge

I permessi per Legge 104 vengono concessi a fronte di precise ed accertate condizioni di disabilità. E, in modo esclusivo, per la cura del soggetto per cui si richiedono. L’indennità, in pratica, può essere richiesta a fronte di specifiche necessità da parte del beneficiario, le quali dovranno quindi essere obbligatoriamente espletate in orma prioritaria nelle giornate in cui i permessi vengono fruiti. Occorre tener presente che la Legge 104 presuppone in primis l’integrazione della persona affetta da disabilità e, per estensione, l’agevolazione delle mansioni ordinarie attraverso un affrancamento da quelle relative al lavoro senza per questo perdere il proprio diritto alla retribuzione. E questo, naturalmente, vale anche per i caregiver. Una situazione che, non disponendo di adeguati parametri giuridici, ha negli anni dato adito ad alcuni equivoci, costringendo la giurisprudenza a intervenire per dirimere le arie questioni sorte attorno alla fruizione dei permessi.

In generale, l’indennità concessa mira alla soddisfazione delle esigenze del disabile. Il che, in primo luogo, impone al caregiver (o al disabile stesso) di provvedervi come prima mansione giornaliera. Una regola che fa la differenza: in nessun caso il permesso ottenuto per Legge 104 può essere impiegato per altre tipologie di incombenze. Né, tantomeno, per aggiungere al calendario dei periodi di ferie o ulteriori giorni di riposo. Allo stesso modo, però, qualora le mansioni preiste dall’assistenza fossero già state espletate, nulla impedisce al dipendente di provvedere ad altre faccende, come la spesa o il pagamento di una bolletta presso un ufficio postale.

La vacanza di cura

Una variabile da tenere in considerazione riguarda la possibile necessità, da parte del disabile stesso, di effettuare un periodo di vacanza. Magari presso un centro termale per delle cure mediche specifiche. Al caregiver sarà concessa l’assistenza in loco, a patto che svolga di persona la unzione, mantenendo le stesse regole alide per le giornate di permesso ordinario. Tantomeno sarà autorizzato ad affidare a terzi il disabile: così fosse, si tratterebbe di un illecito sanzionabile.


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