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Bonus figli disabili, occhio alle date: la domanda è in scadenza

Entro pochi giorni, le domande per il Bonus figli disabili dovranno essere inviate all’Inps. Ecco come fare e quanto spetterà come sussidio.

 

Un orizzonte temporale estremamente prossimo per chi deve presentare domanda per il contributo relativo ai propri figli in condizione di disabilità. La scadenza per le istanze è stata infatti fissata al 31 marzo 2023.

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Entro la fine del mese, in pratica, gli interessati dovranno aver provveduto all’inoltro dell’apposita domanda, da rinnovare annualmente per mantenere il diritto all’assistenza economica diretta. Il messaggio 422/2023 dell’Inps aveva fissato al 1° febbraio la data utile per l’inizio delle procedure di invio. Il bonus riconosciuto ai figli disabili tiene conto di alcuni requisiti indispensabili da parte del genitore che provvede alla richiesta. In primis la residenza in Italia e, parimenti, un Isee in corso di validità il cui importo non superi i 3 mila euro. Il genitore che effettua la richiesta, inoltre, dovrà figurare come disoccupato oppure appartenente a un nucleo familiare monoparentale o in condizione di monoreddito. Tutti i requisiti sono previsti dall’articolo 4 della Legge 178 del 30 dicembre 2020, ovvero la Legge di Bilancio 2021.

Chiaramente, il richiedente dovrà dimostrare la presenza all’interno del nucleo familiare di un figlio in condizione di disabilità a suo carico, la cui percentuale non potrà essere inferiore al 60%. Per quanto riguarda l’inquadramento del carico fiscale, il figlio sarà considerato in tal senso qualora il reddito prodotto ai fini fiscali non sia eccedente i 4 mila euro annui fino al compimento dei 24. Dopodiché, la soglia sarà abbassata a 2.840,51 euro. Il contributo sarà erogato mensilmente, con importi variabili tra i 150 e i 500 euro a seconda della situazione specifica. La richiesta potrà essere presentata direttamente dal sito dell’Inps, utilizzando il sistema d’identità digitale Spid o Cie. In alternativa, sarà facoltà del genitore rivolgersi a un patronato.

Bonus figli disabili, quanto spetta al genitore e quando arriva il pagamento

Come detto, il contributo sarà variabile. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero del Lavoro datato 12 ottobre 2021, ai genitori con figli disabili spetterà un importo pari a 150 euro al mese, a partire da gennaio e con validità costante per l’intero anno. Tuttavia, la cifra corrisposta potrebbe crescere nel caso in cui le condizioni del nucleo familiare fossero maggiormente difficoltose a causa della presenza di più casi di disabilità. Il comma 2 del medesimo decreto, prevede che, in caso di due o più figli a carico con disabilità riconosciuta non inferiore al 60%, l’importo sarà rimodulato. Nello specifico:

  • 300 euro al mese complessivi in presenza di due figli;
  • 500 euro al mese complessivi con più di due figli.

Il sussidio sarà erogato direttamente dall’Inps (art. 3, comma 1, DM 12 ottobre 2021) a cadenza mensile, tramite le modalità di pagamento prescelte dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Il genitore dovrà indicare la propria preferenza tra accredito su conto corrente bancario, su carta ricaricabile o libretto postale dotato di Iban. In alternativa, potrà optare per un bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

I casi di decadenza

Va ricordato che, in quanto sussidio, il Bonus figli disabili non sarà tassabile ai fini Irpef. Non sarà quindi considerato contribuente alla formazione del reddito. Inoltre, sarà compatibile con altre misure assistenziali eventualmente già percepite come il Reddito di Cittadinanza. L’articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale, tuttavia, prevede anche dei casi di decadenza del beneficio. Il quale, ad esempio, cesserebbe automaticamente in caso di decesso del figlio destinatario del sussidio. Allo stesso modo, il bonus decadrebbe contestualmente alla decadenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale del richiedente o di affidamento a terzi del figlio. In presenza di una delle suddette condizioni, l’Inps provvederà d’ufficio alla sospensione del pagamento a partire dal mese immediatamente successivo. L’erogazione sarà sospesa provvisoriamente, invece, qualora il beneficiario fosse ricoverato presso istituti di cura a lunga degenza o strutture residenziali a carico dello Stato, per tutto il periodo contestuale allo stato di ricovero.


    Damiano Mattana

    Laureato in Lettere, giornalista e web content writer. Ha condotto inchieste su temi di attualità e sociale. Scrive di economia, politica, esteri e Vaticano.

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