Il lavoratore in alcuni casi può avere l’anticipo del TFR dal datore di lavoro, che è obbligato a liquidarlo. Ma soltanto se segue la procedura corretta.Â
Tutti conosciamo la sigla TFR o l’abbiamo sentita menzionare perlomeno molte volte. Si tratta del trattamento di fine rapporto che il datore di lavoro versa al dipendente quando interrompe il rapporto lavorativo. In pratica ogni mese il lavoratore ha delle trattenute che poi gli verranno versate quando il contratto di lavoro termina.
Ci sono però delle eccezioni a questa norma che prevedono in taluni casi che una parte del TFR venga liquidata al dipendente in anticipo rispetto alla scadenza del rapporto di lavoro.Â
Tutto questo è consentito dalla legge ma l’anticipo va richiesto dal dipendente soltanto perseguendo la direzione giusta. In questo articolo vediamo cosa prevede la normativa vigente, quando è possibile ottenere l’anticipo del TFR e quali sono le motivazioni valide per ottenerlo. Â
Partiamo dall’analisi della normativa sul tema Trattamento di Fine Rapporto, che naturalmente in genere spetta al lavoratore soltanto al termine del rapporto lavorativo. Tuttavia ci sono casi specifici in cui il dipendente può richiedere e ottenere prima del tempo il TFR ma soltanto una parte di esso e non l’intero ammontare. Per averlo deve però portare una valida giustificazione per iscritto al datore di lavoro, che non è obbligato a liquidarlo invece a prescindere. Â
I lavoratori dell’ambito domestico come colf e badanti possono richiedere il Trattamento di Fine Rapporto anticipato con la busta paga di dicembre ogni anno perché il datore di lavoro non funge da sostituto di imposta. Possono dunque avere il 70% del TFR annuale a fine anno mentre il restante 30% viene liquidato alla fine del rapporto lavorativo. Ma questo anticipo annuale spetta soltanto a questa tipologia di lavoratori e non a chi svolge altre professioni.Â
Per ricevere l’anticipo del TFR bisogna possedere una serie di requisiti stabiliti dalla normativa, primo fra tutto quello di lavorare da almeno 8 anni. Subito dopo va considerata la motivazione per la quale si richiedere l’anticipo: solo se sussiste una giusta motivazione, che va comunicata al datore di lavoro, è possibile ottenere l’anticipo del TFR.Â
Inoltre ci sono regole che in qualche modo tutelano il datore di lavoro dall’anticipare al TFR ai dipendenti. Ad esempio se egli ha già versato il TFR al 10% dei suoi dipendenti può rifiutarsi legalmente di provvedere all’anticipo di altri TFR. Le motivazioni valide per inoltrare richiesta di anticipo del TFR sono diverse, e vanno inoltrate in forma scritta al datore di lavoro. Tra quelle ammesse figurano:Â
Per quest’ultimo caso la legge però non prevede l’anticipo del TFR ma è il datore di lavoro che acconsente all’anticipo oppure esso è consentito in deroga dal CCNL di categoria. L’anticipo del TFR viene erogato soltanto per rendere la casa funzionale e per metterla in sicurezza, non per interventi con fini prettamente estetici o per lavori di manutenzione ordinaria.Â
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